UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Se il figlio non cerca lavoro perde il mantenimento da parte del genitore
Il mantenimento dei figli da parte dei genitori non è per sempre. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22314/2017 che ha confermato la revoca dell’obbligo di mantenimento fissato a carico di un padre, nei confronti della figlia 35enne che non si era “neppure attivata per la ricerca di un lavoro successivamente al compimento del diciottesimo anno di età” e che non era affetta da alcuna patologia che ne riducesse la capacità lavorativa.
A nulla sono valse le doglianze della figlia che adduceva le ottime condizioni economiche del padre, giacché secondo la Cassazione la ratio decidendi della sentenza d’appello impugnata è correttamente “costituita dall’insussistenza delle condizioni per la permanenza dell’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento per la figlia (trentacinquenne), all’esito di un esauriente accertamento di fatto circa la complessiva condotta personale tenuta dall’interessata dal momento del raggiungimento della maggiore età, visto il mancato impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa”.
Pertanto l’obbligo del genitore, anche separato o divorziato, di concorrere al mantenimento viene meno laddove il figlio, raggiunta la maggiore età, non ha saputo trarre utile profitto, per sua colpa o sua scelta, di quanto messo a disposizione del genitore per metterlo in condizione di essere economicamente autosufficiente.
L.B.