Sanzioni in arrivo per chi fa circolare bufale sui social network

 Sanzioni in arrivo per chi fa circolare bufale sui social network

Tempi duri per chi si diverte, e sono in tanti, a far circolare bufale sui social network, che spesso creano allarmi infondati tra la popolazione. Ormai continuamente circolano messaggi, con le notizie più disparate, che segnalano fatti assolutamente falsi, ma ai quali in tanti ci credono; coloro che ricevono questi messaggi, senza porsi il problema se il loro contenuto è corretto, li fanno girare tra i loro amici moltiplicandone la diffusione.

Per combattere questo fenomeno è stato predisposto al Senato, da diversi partiti ( Fi,  Lega, Ap, Ala, Gal e Autonomie, ed esponenti di Idv e Pd) , un disegno di legge, che ha come prima firmataria la senatrice Adele Gambaro, dal titolo “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica”, per evitare che l’informazione diventi disinformazione con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l’opinione pubblica.

L’articolo 1, al comma 1, introduce una nuova contravvenzione nel codice penale. L’articolo 656-bis del codice penale prevede che “chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000”. Se i contenuti diffamano, inoltre, la persona che subisce il danno può chiedere un indennizzo maggiore se il grado di diffusione della notizia è alto. Infatti, il secondo comma prevede che “qualora pubblicando e diffondendo online notizie false, esagerate e tendenziose si incorra anche nel reato di diffamazione, la persona offesa possa chiedere, oltre al risarcimento dei danni previsto dall’articolo 185 del codice penale, anche una somma a titolo di riparazione, determinata non solo in relazione alla gravità dell’offesa ma anche in base al grado di diffusione della notizia, in linea con quanto previsto dall’articolo 12 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa). In considerazione della pervasività relativa alla diffusione di contenuti sul web, in caso si in corra nel reato di diffamazione si applica, altresì, l’aggravante della diffusione a mezzo stampa, prevista dall’articolo 595, terzo comma, del codice penale”.

All’articolo 2, sono previsti due nuovi delitti riguardanti la diffusione di notizie false che possano destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico.

Il nuovo articolo 265-bis del codice penale prevede “la reclusione non inferiore a dodici mesi e l’ammenda fino a euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l’utilizzo di media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, o con l’obiettivo di fuorviare settori dell’opinione pubblica”. Notizie che potrebbero, non solo provocare danni gravi, ma turbare l’ordine pubblico o diffondere immotivatamente il panico.

L’articolo 265-ter del codice penale, invece, prevede che ai fini della tutela del singolo e della collettività, “chiunque si renda responsabile di campagne d’odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l’ammenda fino a euro 10.000”.

L’articolo 3 prescrive tempi e modi in cui, chi apre un blog o una piattaforma informatica destinata alla pubblicazione di informazioni, deve comunicare i propri dati alla Sezione per la stampa e l’informazione del tribunale territorialmente competente, trasmettendo nome e url della piattaforma competente.

Insomma, se il disegno di legge andra’ in porto, come si spera, questo fenomeno delle bufale on line, sempre piu’ diffuso, dovrebbe essere contenuto e limitato e chi si diverte facendo circolare fake, dovrebbe pensarci prima di farlo, se non vuole incorrere in pesanti sanzioni. Dovranno stare attenti anche coloro che riciclano i messaggi ricevuti o trovati sul web snza verificarne la veridicità. Ora c ‘è da attendere la conclusione dell’ iter del disegno di legge, sperando che ci siano tempi brevi.

Luigi Bulotta

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