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Multa con autovelox non valida se la strada dove è stato installato non ha i requisiti di legge
Non è valida l’infrazione accertata con autovelox se questo è installato su strada non avente i requisiti previsti dal Codice della Strada. Lo ha deciso il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1518 del 22 maggio 2018, pronunciandosi in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile, perché presentato fuori termine, il ricorso dell’automobilista.
Il Tribunale, oltre a ritenere ammissibile il ricorso, ha statuito che il provvedimento prefettizio che individua le strade lungo le quali è possibile installare apparecchi automatici fissi per il rilevamento della velocità può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del Codice della Strada, cioè le strade aventi le caratteristiche “minime” previste dalla norma per essere qualificate come strade di scorrimento (ad esempio in mancanza della banchina). Pertanto è illegittima l’istallazione dell’autovelox e sono da annullare le conseguenti sanzioni per le infrazioni contestate.
Il caso all’esame del Tribunale deriva dall’accertamento eseguito mediante dispositivo a postazione fissa (autovelox) di una violazione all’art. 142, comma 8, del Codice della strada, per avere il conducente dell’autoveicolo circolante su una strada di Firenze, superato di 21 km/h il limite fissato di 50 km/h.
All’automobilista veniva notificato un verbale di accertamento con la comminazione di una sanzione pecuniaria di euro 238,73 e la decurtazione di tre punti della patente di guida.
L’automobilista si opponeva al suddetto verbale eccependo, da un lato l’irregolarità della notifica del verbale e del procedimento sanzionatorio, dall’altro contestando che la rilevazione dell’infrazione tramite dispositivi automatici in strade che non siano inquadrabili nella categoria D ( strade urbane di scorrimento) è possibile solo mediante l’utilizzo di dispositivi ed apparecchiature gestite direttamente dalle forze di polizia o vigilanza urbana. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso perché ritenuto fuori termine e il ricorrente presentava appello al Tribunale.
Di diverso avviso è stato il Tribunale di Firenze con la sentenza in esame che intanto ha dichiarato ammissibile il ricorso in quanto non fuori termine dal momento che l’ultimo giorno utile cadeva di sabato e, quindi, il termine era prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo, dall’altro ha condiviso quanto eccepito dal ricorrente circa la necessità che gli autovelox possano essere installati esclusivamente sulle strade che abbiano i requisiti previsti dalla legge ( art. 2, comma 2, Codice della Strada).
Orbene, partendo da tale presupposto e sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale ha accertato che la strada sulla quale era stato installato l’autovelox per rilevare l’infrazione non aveva i requisiti minimi previsti dalla legge per essere considerata di tipologia “D”. Infatti, l’art. 2, comma 3, del Codice della Strada precisa che la strada urbana di scorrimento deve avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Pertanto, solo in strade con queste caratteristiche è consentito l’utilizzo di dispositivi automatici di rilevamento mentre, nel “Viale” in cui l’accertamento era avvenuto, non classificabile come strada di categoria D mancando la banchina laterale, sarebbero dovute essere utilizzate solamente apparecchiature gestite direttamente da forze di polizia o vigilanza urbana.
Peraltro il Tribunale, nella motivazione, si rifà alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 7872 del 6 aprile 2011 che ha chiarito che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente (art. 4, D.L. 121/2002) può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, C.d.S., e non altre.
Pertanto nessuna multa con autovelox può essere comminata se manca la banchina sulla strada urbana di scorrimento, neppure se il Prefetto avesse autorizzato l’installazione.
Luigi Bulotta