L’infedeltà del coniuge è causa di danni non patrimoniali risarcibili, ma vanno provati

 L’infedeltà del coniuge è causa di danni non patrimoniali risarcibili, ma vanno provati

L’infedeltà coniugale può essere la causa di danni risarcibili se lede diritti costituzionalmente garantiti, ma chi li chiede deve provarne il nesso.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza Sez. VI, 19/11/2020, n. 26383, confermando il principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva.

E’, comunque, necessario che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale” (vedasi Cass. n.6598/2019 e n. 18853 del 2011). La sussistenza di tale condizione in concreto, sempre secondo la Suprema Corte, costituisce oggetto di accertamenti e valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.

Nel caso in esame tuttavia è mancata la prova del nesso causale tra lo stato depressivo del coniuge e il tradimento, per cui la Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno che, nel dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla donna, ha accolto il gravame avanzato dal marito, ma ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno chiesto dal marito nei confronti della moglie. Di regola, la depressione determinata dal tradimento del coniuge non conduce al risarcimento del danno morale, salvo che non si riesca a provare che abbia determinato uno stato di sofferenza insopportabile con conseguenze sulla salute o sulla dignità personale.

La Corte, infatti, aveva addebitato la separazione alla moglie perché la sua infedeltà aveva reso intollerabile la convivenza, ma ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dal marito perché non è riuscito a provare il nesso di causa tra il danno ingiusto lamentato e la condotta illecita della moglie, che non è configurabile nell’infedeltà coniugale. La depressione che lo colpito era da attribuirsi infatti più alla separazione, che al tradimento.

Il marito tradito, non soddisfatto dalla sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il giudice abbia travisato le prove e sia incorso in vizi motivazionali nell’esaminare la domanda risarcitoria derivante da illecito endofamiliare, in quanto la violazione dei doveri coniugali sono stati la causa dello stato depressivo in cui è caduto dopo che la moglie se ne è andata di casa.

La Cassazione, però, con l’ordinanza in esame ha rigettato il ricorso ritenendolo inammissibile perché diretto a una nuova valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità e ha comunque confermato il principio della risarcibilità dei danni non patrimoniali, sempreché la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto. Ovviamente diventa fondamentale per ottenere il risarcimento, formulare un piano probatorio del singolo fatto specifico con tanto prove documentali sanitarie e mediche.

Donato Bulotta

Per una stampa libera

Tutto sud news offre ogni giorno, gratuitamente a tutti i lettori
notizie, approfondimenti ed altro.
Tutto questo lavoro richiede, però, un costo economico che la pubblicità da sola non copre.
Per questo vi chiediamo di sostenerci dando un contributo minimo ma fondamentale per il nostro
giornale, una voce libera.
Diventa sostenitore cliccando qui


Redazione Tutto Sud News

https://www.tuttosudnews.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.