UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
IMU e TASI: il pagamento scade il prossimo 18 dicembre
Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017.
Il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto delle delibere dei Comuni, approvate nei termini stabiliti, che fissano le aliquote e che sono state pubblicate nel sito informatico del Ministero dell’Economia e Finanze ( in calce il link).
Tutte le indicazioni per il versamento della seconda rata a saldo sono contenute in un utile vademecum pubblicato online dal Dipartimento delle Finanze.
Il versamento deve essere effettuato nel suddetto termine sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che: 1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017; 2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017; 3) l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
In ordine alla condizione di cui al punto 1), si precisa che la data di adozione della delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU e della TASI, quale risulta dal testo della stessa, è anche riportata – come Data documento – nella tabella che viene visualizzata in esito all’interrogazione relativa a ciascun comune.
Nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, deve ritenersi che il versamento vada effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016. Ciò in quanto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione – che per l’anno 2017 è stato fissato al 31 marzo 2017 – le stesse “si intendono prorogate di anno in anno”.
Pertanto, prima di pagare è opportuno fare queste verifiche, dal momento che se i comuni non hanno rispettato queste regole le delibere che fissano le aliquote non sono valide.
Sono, tuttavia, fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il dissesto finanziario, per effetto del quale l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio, e l’accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000), che consente all’ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, si precisa che, per l’anno 2017, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2015, il ricorso alla facoltà di variazione in aumento delle aliquote dell’IMU e della TASI dopo il 31 marzo 2017 ed entro il 31 luglio 2017 è circoscritto al caso in cui il Comune aumenti le aliquote rispetto a quelle vigenti nell’anno 2016 (ma non rispetto a quelle vigenti nell’anno 2015), nonché al caso in cui il Comune, trovandosi in situazione di predissesto ai sensi dell’art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, abbia disposto l’aumento delle aliquote in deroga al blocco.
Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 2), si evidenzia che la data di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU e della TASI risulta – come Data pubblicazione – dalla tabella che viene visualizzata in esito all’interrogazione relativa a ciascun comune. Nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell’IMU e della TASI pubblicata per l’anno 2017, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016, in quanto in materia di IMU e di TASI la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l’anno di riferimento.
Tale termine è stabilito per l’IMU dall’art. 13, comma 13- bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e per la TASI dall’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013. Gli atti pubblicati oltre il termine del 28 ottobre 2017 sono contrassegnati da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento.
Qualora, tuttavia, la delibera pubblicata oltre il 28 ottobre 2017 costituisca una mera conferma rispetto all’anno precedente, le aliquote con essa approvate saranno, di fatto, quelle da tenere in considerazione per il versamento e la delibera sarà contrassegnata da una nota che indica la circostanza che trattasi di conferma.
Devono, inoltre, essere considerate efficaci, anche se pubblicate oltre il 28 ottobre 2017, le delibere adottate dai Comuni in dissesto finanziario, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000), e quelle adottate nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.
Luigi Bulotta
Al seguente link è possibile trovare le delibere dei comuni che fissano le aliquote delle due imposte: