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Il trasportato sul motorino ha diritto al risarcimento in caso di incidente anche se ha concorso a causarlo con la sua presenza irregolare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6481 del 14 marzo 2017, ha stabilito che “in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti”.
La sentenza riguarda il caso di un sinistro stradale nel quale erano stati coinvolti un’autovettura e un ciclomotore sul quale, oltre al conducente, vi era un’altra persona.
La persona trasportata, in seguito all’incidente, subisce delle lesioni personali e chiama in giudizio per ottenere il risarcimento del danno sia il conducente del motorino, che quello dell’autovettura, nonché le compagnie assicurative.
In Tribunale, aveva rigettato la domanda di risarcimento ritenendo che “la presenza “irregolare” del M. sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro, sì da assorbire ogni altra responsabilità ex art., 1227, 2 comma codice civile”.
In effetti il Codice della Strada proibisce il trasporto del passeggero sui ciclomotori, se questi non sono omologati per due posti. Quindi, secondo il Tribunale adito, in caso di incidente, il trasportato non ha diritto a essere risarcito.
In sede di appello la sentenza di primo grado era stata confermata, per cui il danneggiato era stato costretto, per ottenere il riconoscimento del risarcimento, a proporre ricorso alla Corte di Cassazione rappresentando che la circostanza che il trasporto di un passeggero sul ciclomotore sia vietato non può comportare l’esclusione della copertura assicurativa e che “l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero sul ciclomotore non può dar luogo a responsabilità civile, esclusiva o concorrente, del trasportato”.
La Corte di Cassazione ha aderito, sia pure parzialmente, alla tesi del ricorrente affermando che “in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti”. La Corte ha pure osservato che “la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare – per ciò solo – l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti, ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato”.
Pertanto, sempre secondo la Cassazione, “ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i (…) si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso”. In ogni caso, continua la sentenza “in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito”.
In conclusione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello affinché questa decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi enunciati, cioè determinando il risarcimento del danno subito dal ricorrente tenendo conto della cooperazione colposa alla realizzazione dell’evento dannoso.
Secondo i principi enunciati dalla Cassazione, se si è chiesto o accettato di essere trasportati, a titolo di cortesia, su un motorino abilitato a circolare col solo conducente, in caso di incidente saremo considerati “corresponsabili”. Infatti, col solo salire sul motorino, si va ad incidere sulla sicurezza del ciclomotore, riducendone la manovrabilità.
In altri termini, se un soggetto accetta il rischio di essere trasportato su un motorino in violazione del divieto previsto dal Codice della Strada e poi si subiscono danni fisici a seguito di un sinistro, secondo la Cassazione si verifica la “cooperazione colposa” con chi guidava il veicolo al momento dell’impatto.
Il trasportato, quindi, può richiedere al responsabile (conducente o proprietario del ciclomotore, oppure dell’altro veicolo coinvolto) il risarcimento, ma questo potrà essere liquidato parzialmente.
In pratica bisognerà verificare quanto e in che modo la presenza non consentita del passeggero sul veicolo abbia inciso sul verificarsi dell’incidente e, di conseguenza, la colpa andrà ripartita tra conducente e trasportato. Infatti, da un lato il trasportato ha accettato di salire sul ciclomotore pur sapendo che non era abilitato al trasporto, mentre, dall’altro, il conducente del mezzo non ha rispettato le norme di prudenza e sicurezza, in quanto doveva rifiutare di dare un passaggio al danneggiato.
Pertanto, alla luce della sentenza della Cassazione, il trasportato ha diritto al risarcimento, ma questo potrà essere liquidato parzialmente, dovendo il Giudice verificare quanto e in che modo la presenza non consentita del passeggero sul veicolo abbia inciso sul verificarsi dell’incidente, per cui la colpa dovrà essere ripartita tra conducente e trasportato.
(L.B.)