Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno: i chiarimenti del Ministero della Giustizia

 Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno: i chiarimenti del Ministero della Giustizia

Il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno, istituito dall’articolo 1, commi 414-416, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stato oggetto di una recente circolare del Ministero della Giustizia, che ha fornito chiarimenti e precisazioni. Il Fondo è stato istituito a tutela dei coniugi separati non in grado di procedere al mantenimento proprio e dei figli, anche quelli maggiorenni portatori di handicap grave, che convivano con lui, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.

La Circolare integra, con ulteriori precisazioni, quella precedente datata 22 marzo 2017.

Legittimato a presentare istanza è il coniuge separato in stato di bisogno che abbia figli a carico e con i quali convive. Sono esclusi i figli maggiorenni, salvo che non siano portatori di grave handicap e non indipendenti economicamente.

La presenza dei figli a carico rappresenta un presupposto per l’accesso giuridico al Fondo, tuttavia, si evidenzia che la legge non ha esteso il beneficio in esame ai genitori di figli maggiorenni, fatti salvi quelli portatori di handicap grave.

Ancora, la richiesta di accesso al Fondo può essere avanzata se il richiedente sia titolare dell’assegno periodico determinato ai sensi dell’art. 156 c.c., al cui versamento il coniuge che vi era tenuto non abbia provveduto;

Il richiedente dovrà avere un indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità, inferiore o uguale a tremila euro e avrà dovuto, altresì, esperire infruttuosamente le procedure di recupero del credito nei confronti dell’inadempiente.

Sono esclusi dal beneficio: l’ex coniuge divorziato titolare di assegno ex art. 5 legge 898/70; il convivente di fatto titolare di assegno alimentare ex art. 1 comma 65 legge 72/2016; l’ex unito civilmente titolare di assegno di mantenimento; il coniuge titolare di assegno provvisorio di separazione fissato da ordinanza previdenziale ex 708 c.p.c., dal momento che in questa fase processuale il richiedente non ha ancora conseguito lo status di coniuge separato che si ottiene con la successiva sentenza di separazione.

Il credito che consente l’accesso al fondo è quello maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 208/2015; di conseguenza, potranno accedere al beneficio solo i crediti sorti a partire dall’1 gennaio 2016 e non quelli maturati negli anni precedenti.

L’istanza di accesso al Fondo deve essere redatta in conformità ad apposito modulo (in calce è riportato il link) predisposto dal Ministero della Giustizia. L’utilizzo del modulo, riportando in esso tutti i dati richiesti, costituisce requisito di ammissibilità della domanda. L’istanza va presentata alla Cancelleria  del competente Tribunale.

Le domande di accesso al Fondo sono esaminate dal Presidente del Tribunale competente, oppure un magistrato da lui delegato. Il Presidente del tribunale (o il giudice da lui delegato), ritenuti sussistenti i presupposti e assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell’istanza, valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell’istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

Il Fondo è ancora gestito in via sperimentale solo nei seguenti Tribunali: Ancora, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Riepilogando, i soggetti che possono presentare l’istanza di accesso al Fondo sono i coniugi separati:

– che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del coniuge che vi era tenuto;

– conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave;

– che abbiano il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a tremila euro;

– che abbiano infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.

L.B.

Di seguito  il link per scaricare il modello di domanda:

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/form_istanza_fondo_per_il_coniuge.pdf

 

 

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