UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Fisco: detrazioni per la casa in caso di vendita
In caso di vendita di una casa le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica degli immobili ( Bonus ristrutturazioni al 50% e del Bonus energia al 65%), sono automaticamente trasferite al nuovo proprietario. Pertanto gli eventuali sgravi Irpef spalmati in dieci anni e ancora non goduti diventano, quindi, un’agevolazione utilizzabile dal nuovo acquirente.
Restano, invece, escluse dal trasferimento dello sgravio le cessioni di singole quote o di nude proprietà. In tal caso il beneficio resta in capo al venditore ovvero a colui che ha sostenuto le spese. In caso di immobile gravato da usufrutto la detrazione è utilizzabile da chi ha l’usufrutto dell’immobile. Se, invece, con l’acquisto della quota, l’acquirente diventa proprietario dell’intero immobile, in tal caso gli spetta la detrazione.
La fattispecie è disciplinata dal comma 8 dell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che espressamente prevede:
«la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Pertanto, in caso di vendita di un immobile, la parte di detrazione non ancora utilizzata si trasferisce all’acquirente. Questa norma si applica anche in caso di cessione gratuita, di permuta e di donazione, nonché in caso di lavori su parti comuni del condominio, a fronte di una compravendita. Va precisato che nel caso di vendita o di cessione avvenuta nel corso del corrente anno, qualunque sia la data del rogito,la detrazione spetta all’acquirente che dovrà esporre il relativo importo nella dichiarazione dei redditi 2018.
La legge consente che al momento della stipula dell’atto notarile le parti possano accordarsi stabilendo il mantenimento della detrazione in capo al venditore.
In caso di vendita di una casa le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica degli immobili ( Bonus ristrutturazioni al 50% e del Bonus energia al 65%), sono automaticamente trasferite al nuovo proprietario. Pertanto gli eventuali sgravi Irpef spalmati in dieci anni e ancora non goduti diventano, quindi, un’agevolazione utilizzabile dal nuovo acquirente.
Restano, invece, escluse dal trasferimento dello sgravio le cessioni di singole quote o di nude proprietà. In tal caso il beneficio resta in capo al venditore ovvero a colui che ha sostenuto le spese. In caso di immobile gravato da usufrutto la detrazione è utilizzabile da chi ha l’usufrutto dell’immobile. Se, invece, con l’acquisto della quota, l’acquirente diventa proprietario dell’intero immobile, in tal caso gli spetta la detrazione.
La fattispecie è disciplinata dal comma 8 dell’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che espressamente prevede:
«la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
Pertanto, in caso di vendita di un immobile, la parte di detrazione non ancora utilizzata si trasferisce all’acquirente. Questa norma si applica anche in caso di cessione gratuita, di permuta e di donazione, nonché in caso di lavori su parti comuni del condominio, a fronte di una compravendita. Va precisato che nel caso di vendita o di cessione avvenuta nel corso del corrente anno, qualunque sia la data del rogito,la detrazione spetta all’acquirente che dovrà esporre il relativo importo nella dichiarazione dei redditi 2018.
La legge consente che al momento della stipula dell’atto notarile le parti possano accordarsi stabilendo il mantenimento della detrazione in capo al venditore.