Detrazioni fiscali sull’acquisto di medicinali, importanti novità

 Detrazioni fiscali sull’acquisto di medicinali, importanti novità

Non c’è più l’obbligo di conservare la ricetta medica per portare in detrazione le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali. Basta solo la fattura o scontrino fiscale “parlante”. Lo ha chiarito la circolare di ieri dell’Agenzia delle Entrate, una circolare “omnibus” sul 730 redatta dall’Agenzia delle Entrate unitamente alla Consulta nazionale dei CAF. Il documento fornisce indicazioni a tutto campo in tema di deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. «La prima circolare-guida sul visto di conformità per il prossimo 730», così viene definita dalle Entrate in una nota che dà conto del convegno svoltosi a Roma per presentare il nuovo documento di prassi. Ecco in sintesi alcuni dei chiarimenti forniti.

La novità principale consiste nell’eliminazione dell’obbligo di conservare la prescrizione medica per ottenere la detrazione fiscale sulle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, anche veterinari. Altra novità è l’estensione della detrazione fiscale alle spese per i farmaci acquistati online ossia senza obbligo di prescrizione medica, da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti.

pese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico “generico”, oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • specialità medicinali;
  • farmaci;
  • medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali.

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, dal 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco. Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy, lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati.

Riepilogando, per poter ottenere la detrazione/deduzione per spese mediche gli scontrini fiscali devono contenere:

  • natura e quantità dei medicinali acquistati;
  • codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
  • codice fiscale del destinatario.

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (cosiddette preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura.

A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

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Redazione Tutto Sud News

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