Fare le corna al coniuge non comporta l’addebito della separazione

 Fare le corna al coniuge non comporta l’addebito della separazione

 

Lo ha affermato la Corte di Cassazione ( Sez. I Civile) con la sentenza n. 12392 depositata il 17 maggio 2017.

Nel caso sottoposto alla Corte, il ricorrente, tra i vari motivi, aveva denunciato la violazione e falsa  applicazione dell’art. 151 del Codice civile ritenendo che il giudice di merito non avesse tenuto conto, ai fini dell’addebito della separazione, dei comportamenti della moglie contrari ai doveri che derivano dal matrimonio e che sono il presupposto, secondo le previsioni di detto articolo, per rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, avendo intrapreso una relazione extraconiugale, quindi colpevole di tradimento, prima dell’udienza presidenziale nel giudizio di opposizione.

Secondo la Corte di Cassazione, che ha confermato le valutazioni del Giudice di merito, l’addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c. ( fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale) essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare la crisi del rapporto coniugale.

Pertanto, la Corte ha ritenuto essenziale, ai fini dell’addebito della separazione, accertare che la crisi del rapporto coniugale sia riconducibile alla relazione adulterina del coniuge e che, quindi, tale relazione costituisca la ragione che ha reso intollerabile la convivenza.

Nel caso di specie, invece, il giudice del merito, nella pronuncia impugnata, non aveva fatto alcun riferimento all’adulterio né, in sede di ricorso, l’uomo tradito aveva dimostrato la rilevanza causale della condotta della moglie che con il tradimento aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza né aveva indicato se e in quale atto processuale lo stesso era stato accertato.

Al contrario, dagli atti processuali era, invece, emerso che tale situazione dovesse essere imputata al progressivo aggravarsi delle rigidità caratteriali sia del marito che della moglie e l’abbandono del tetto coniugale non era stata la causa, bensì l’effetto della già avvenuta rottura del vincolo, da tempo incrinato, come dimostrato da diverse separazioni. Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando l’esclusione dell’addebito della separazione alla moglie fedifraga.

L.B.

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Redazione Tutto Sud News

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