Commette reato il sanitario di una guardia medica che omette di eseguire una visita a domicilio di un paziente che ne ha fatto richiesta

 Commette reato il sanitario di una guardia medica che omette di eseguire una visita a domicilio di un paziente che ne ha fatto richiesta

Il medico di guardia medica, non può rifiutarsi di eseguire un’urgente visita domiciliare ad un paziente che lamenta una grave sintomatologia, limitandosi a prescrivere un farmaco per via telefonica. Tale comportamento, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 39428, depositata il 24 agosto 2017, costituisce reato di rifiuto di atti d’ufficio, in quanto il sanitario in servizio di guardia medica, messo a conoscenza telefonicamente di una grave sintomatologia, ha l’obbligo di recarsi al domicilio del paziente per accertare le reali condizioni di salute e adottare le determinazioni del caso.

Nella fattispecie, una signora, colta di notte, da improvvisi e lancinanti dolori addominali, aveva ripetutamente richiesto, insieme al proprio coniuge, l’intervento del medico di guardia. Nonostante le ripetute richieste, il sanitario non si recava al domicilio della paziente, per cui il coniuge era stato costretto a portare la moglie con la propria auto al pronto soccorso dell’ospedale dove veniva ricoverata al reparto di chirurgia con la diagnosi di colonangite.

La Corte di Cassazione, confermando le sentenze del Tribunale e della Corte di Appello, ha ritenuto, con la citata sentenza, che un tale comportamento deve indubbiamente essere ricondotto al delitto di rifiuto di atti d’ufficio, come da indirizzo rigoroso della giurisprudenza di legittimità in più occasioni affermato. Né in senso contrario rileva la circostanza che il controllo ospedaliero del paziente confermi la diagnosi iniziale della guardia medica, posto che la discrezionale valutazione del sanitario di compiere o meno la visita è sindacabile dal giudice al fine di accertare se il rifiuto costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei suoi doveri.

La Corte di Cassazione, tra l’altro, ha ritenuto irrilevante il fatto che le condizioni di salute del paziente non siano poi risultate gravi in concreto all’esito del successivo ricovero ospedaliero e non sia stata prescritta alcuna terapia, costituendo, comunque, reato il comportamento omissivo del medico, quale dipendente dell’ASP ed incarico di pubblico servizio.

L.B.

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