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Come aggiungere il cognome della madre ai figli: pubblicata la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 7 del 14 giugno 2017 con la quale ha impartito istruzioni ai comuni per l’attribuzione del cognome della madre ai figli.
La Circolare si è resa necessaria in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 in base alla quale la norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna.
Secondo la citata circolare, il cognome della madre si aggiunge di seguito a quello del padre e, se anche i genitori hanno un nome composto da più elementi onomastici, lo stesso andrà sempre trasmesso nella sua interezza.
Il doppio cognome potrà essere attribuito previo accordo tra i genitori, ma non serve esibire all’Ufficio di stato civile alcuna documentazione comprovante l’esistenza di tale accordo. Pertanto i comuni non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento, ritenendosi presunto l’accordo tra i genitori, così come già avviene per l’attribuzione del nome, salvo che non sia desumibile diversamente la mancanza di accordo, come il caso in cui la madre abbia espresso la volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita..
Queste disposizioni trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 28 dicembre, 2016 e solo se la scelta viene effettuata contestualmente alla dichiarazione di nascita. Dopo la chiusura dell’atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella normale procedura autorizzatoria disciplinata dagli articoli 89 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000.
L’attribuzione del doppio cognome è applicabile agli atti di nascita formati all’estero di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani che sono, pertanto, ricevibili ai fini della trascrizione.
La Circolare, infine, dispone che entro il 15 luglio i comuni dovranno redigere e trasmettere una prima rappresentazione dei casi di attribuzione del doppio cognome effettuati alla data del 30 giugno.
L.B.