UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Buoni pasto durante il periodo di allattamento dei bambini
Le lavoratrici madri e i lavoratori padri che usufruiscono dei periodi di riposo ex. art. 39 D.Lgs. n. 151/2001, hanno diritto ai buoni pasto in quanto tale disciplina equipara i cosiddetti permessi per allattamento alle vere e proprie ore lavorative “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.
Sulla questione è intervenuta l’ Agenzia delle Entrate precisando che le ore fruite a tale titolo possono essere considerate nel computo delle ore richieste per l’accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto, a patto però che risultino comunque soddisfatte le condizioni previste dal CCNL di riferimento.
Normalmente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono l’accesso al beneficio contrattuale del buono pasto nel caso in cui il dipendente effettui effettivamente almeno 6 ore lavorative giornaliere, effettuando comunque una pausa pranzo non inferiore ai 30 minuti, seguita da una ripresa dell’attività lavorativa al termine della pausa.
Non spetta il buono pasto nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore effettuano meno di 6 ore effettive di lavoro, uscendo prima della pausa pranzo, senza poi riprendere l’attività lavorativa.
La pausa pranzo, infatti, si configura come elemento indispensabile per aver diritto al buono pasto, che ha lo scopo di consentire al dipendente – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto al fine di garantire allo stesso il benessere psico-fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane.