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Bollette acqua, gas e energia elettrica: ridotto a due anni il termine di prescrizione
Il termine di prescrizione per il pagamento delle bollette di acqua, energia elettrica e gas è stato ridotto a due anni. E’ stato, infatti, approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati un emendamento che riduce di tre anni (erano prima cinque) il termine di prescrizione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti degli utenti domestici e delle piccole imprese. Nello specifico, si prevede che nei contratti di fornitura, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di un biennio. Per energia elettrica e gas, tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore.
La norma rappresenta una boccata d’ossigeno per tanti cittadini che si vedono notificare maxiconguagli anche dopo diversi anni. Trascorso il termine di prescrizione l’azienda erogatrice del servizio non potrà più riscuotere le bollette non pagate dagli utenti.
La proposta di legge reca anche norme relative al diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore. Nel dettaglio, laddove vengano emesse fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (e qualora l’autorità competente abbia aperto un procedimento per l’accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo), viene introdotto il diritto dell’utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la correttezza dell’operato del fornitore.
Le norme approvate introducono anche l’obbligo del distributore di comunicare all’utente l’avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti.
In ogni caso, all’esito della verifica della legittimità della condotta dell’operatore, viene garantito il diritto dell’utente, di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati per conguagli indebiti entro 3 mesi, salvo che la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo dipenda dalla responsabilità dell’utente stesso
Le norme si applicano sia per le fatture domestiche che per quelle delle microimprese.
Ora si aspetta l’approvazione definitiva della norma da parte del Parlamento.
Luigi Bulotta