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Genitori separati: la bocciatura del figlio annullata se il padre affidatario non è stato informato dell’andamento scolastico
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 312, depositata il 12 settembre 2017, con una innovativa sentenza, ha annullato la bocciatura di un alunno il cui padre, separato dalla moglie, ma esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio in regime di affidamento condiviso, non era stato informato dell’andamento scolastico del proprio figlio, stante l’applicazione del principio di bigenitorialità.
Il padre, dopo avere appreso della bocciatura del figlio, aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo chiedendo l’annullamento degli atti adottati dalla scuola per effetto dei quali il ragazzo non era stato ammesso alla classe successiva, motivando che tale determinazione era stata assunta in considerazione della situazione scolastica peggiorata nel corso dell’anno a causa della separazione dei genitori, dal momento che il ragazzo aveva dimostrato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi, nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione, aggravata da reiterate assenze.
Il Tribunale, in proposito, ha rilevato che, nonostante dalla documentazione in atti risulti che la scuola fosse ben consapevole delle difficoltà che il ragazzo aveva incontrato a seguito della difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi, risulta parimenti comprovato che l’Istituto abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dell’alunno, ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto a entrambi i genitori.
Pertanto, secondo il T.A.R., risulta evidente che la scuola, non avendo informato il padre affidatario del rendimento del figlio, con il comportamento tenuto, ha violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta a tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati ritenendo che il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi atti a intervenire positivamente sul rendimento scolastico del figlio, così come dallo stesso a suo tempo prospettato in una e-mail inviata alla scuola.
Peraltro, conclude il Tribunale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ove tempestivamente attivati tali rimedi, questi avrebbero potuto dare buoni frutti migliorando il rendimento scolastico dell’alunno, come in precedenza accaduto quando il ragazzo aveva frequentato in altra scuola sotto la guida del padre.
E’ la prima volta che un Tribunale amministrativo afferma con con chiarezzaa la tutela di uno studente figlio di genitori separati, ribadendo l’obbligo a carico della scuola di assicurare ogni informazione utile sul percorso scolastico nel pieno rispetto della «bigenitorialità». Una sentenza senza dubbio interessante che le scuole e gli insegnanti dovrebbero tenere presente non solo per garantire ad entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale, quanto nell’interesse degli allievi che vivono già situazioni di disagio e, a volte anche traumatiche connesse ai rapporti anche conflittuali tra padri e madri.
L.B.