Autovelox: in mancanza di adeguata segnalazione è illegittimo il verbale che accerta la violazione

 Autovelox: in mancanza di adeguata segnalazione è illegittimo il verbale che accerta la violazione

 

Buone notizie per gli automobilisti: se l’amministrazione non prova che l’autovelox  è adeguatamente segnalato, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve essere annullato. Lo ha stabilito il Giudice di pace di Milano con la sentenza numero 537 del 22 marzo 2017, giudicando sull’opposizione a una ordinanza ingiunzione per violazione al  Codice della strada, emessa dal Prefetto di Milano nei confronti di un automobilista che era stato verbalizzato in seguito ad accertamento, a mezzo di autovelox, per il superamento dei limiti di velocità.

Il Giudice di Pace ha evidenziato che l’articolo 142 del Codice della strada impone l’obbligo di collocare appositi segnali o dispositivi luminosi con adeguato anticipo rispetto al luogo in cui viene effettuato il rilevamento automatico della velocità, in maniera tale da garantire l’avvistamento tempestivo degli autovelox.

L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità è previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 117/2007, convertito nella legge n. 160/2007.

La legge n. 689/1981 e l’articolo 6, comma 11, del Decreto legge n. 150/2011 pongono a carico dell’Amministrazione sia di provare gli addebiti sollevati, sia di dimostrare la legittimità della contestazione e la responsabilità dell’accadimento in capo al soggetto nei cui confronti è stata sollevata la contestazione.

Nella fattispecie l’Amministrazione non aveva offerto elementi probatori in ordine al provvedimento impugnato, né aveva offerto alcuna prova sulla responsabilità dell’accadimento in capo all’opponente al fine di dimostrare la legittimità della contestazione e della erogazione della relativa sanzione, dal momento in cui non risultava in alcun modo dagli atti l’adempimento dell’obbligo di segnalazione dell’autovelox. Né il provvedimento del Prefetto era adeguatamente e sufficientemente motivato, né recava alcuna indicazione neanche per implicito o per relationem; di tali indicazioni era carente pure il verbale.

Poiché, quindi, nella fattispecie all’esame del Giudice di pace non erano stati forniti elementi sufficienti circa il rispetto del disposto di cui all’articolo 142 c.d.s., il giudicante non ha potuto che concludere per l’assenza sui luoghi della degnazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità.

Peraltro, l’amministrazione opposta non ha neppure provato che la strumentazione utilizzata per l’accertamento fosse stata sottoposta alla obbligatoria taratura periodica e ai periodici controlli equivalenti, tale da rendere legittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità, come ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2015, secondo la quale “tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”.

Alla luce di queste motivazioni il Giudice di pace di Milano ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento del Prefetto con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa.

(L.B.)

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