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Assegno di mantenimento al coniuge: non pagarlo è reato
L’assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio e per chi non provvede al pagamento è previsto il carcere o una multa. E’, infatti, entrato in vigore l’art. 570 bis del Codice penale, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett.c), del Decreto legislativo 1 marzo 2018, in base al quale “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”
Pertanto se il coniuge, anche separato, non paga rischia il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro se si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge e dei figli.
La nuova disposizione ha l’intento di fare maggiore chiarezza rispetto al già esistente l’art. 570 (Violazione degli obblighi di assistenza familiare) e rappresenta una vera e propria rivoluzione.
Secondo la norma ora introdotta il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l’assegno di mantenimento.
Le pene prima previste dall’art. 570 erano limitate al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, ora la novella legislativa estende le pene anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, violando gli obblighi finanziari cui lo stesso è tenuto nei confronti dell’ex coniuge e dei figli.
La norma ora introdotta, tuttavia, non incide sul principio sancito recentemente dalla Corte di Cassazione la quale, in materia di divorzio, ha collegato l’assegno di mantenimento per il coniuge alla capacità di quest’ultimo di mantenersi autonomamente, eliminando il vecchio criterio del mantenimento del tenore di vita.
Luigi Bulotta