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Approvata la legge che tutela i minori stranieri non accompagnati
La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge che modifica la normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, con l’obiettivo di rafforzare le tutele nei confronti dei minori e garantire un’applicazione uniforme delle norme per l’accoglienza su tutto il territorio nazionale. Nel corso della legislatura è stata altresì data attuazione, con il D.Lgs. 142/2015, alla nuova direttiva europea in materia di accoglienza dei rifugiati e richiedenti protezione internazionale, che contiene specifiche disposizioni sui minori non accompagnati. Per sostenere le attività dei comuni sono state aumentate le risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori non accompagnati ed è stata prevista la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, istituito per finanziare l’accoglienza dei soli richiedenti protezione internazionale.
E’ la prima legge in Europa a occuparsi di vari aspetti fondamentali della vita delle persone minorenni che arrivano in Italia: tra questi, il testo prevede la regolamentazione delle procedure per l’identificazione e l’accertamento dell’età dei minori migranti, la promozione del loro affidamento e l’accesso alle cure e all’istruzione.
Lo scorso anno il numero dei minori arrivati in Italia via mare senza un accompagnatore ha superato i 25.800, più del doppio rispetto al 2015. Secondo le stime dell’organizzazione Save the Children, invece, dall’inizio del 2017 i minori arrivati sarebbero 3.360, di cui almeno tremila non accompagnati. La legge, che ha tra i primi firmatari una deputata del Partito Democratico, Sandra Zampa, era stata proposta nel 2013 da Save the Children e depositata in Parlamento lo stesso anno.
Le novità della nuova legge
Sono state disciplinate per legge le modalità e le procedure per l’accertamento dell’età e quelle di identificazione; è la prima volta che la materia viene regolata e questo garantisce che da ora in poi ci sarà uniformità a livello nazionale. All’attribuzione dell’età seguirà un provvedimento che dovrà essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, e contro il quale sarà possibile presentare ricorso. Inoltre viene garantita la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Il sistema di prima accoglienza dedicato esclusivamente ai minori verrà integrato con quello della protezione per i richiedenti asilo e i minori non accompagnati (SPRAR). È stato poi istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e una “cartella sociale” del minore, da trasmettere ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minori.
Sarà possibile svolgere indagini sulla famiglia del minore da parte delle autorità competenti. La legge regola come gli esiti di queste indagini potranno essere comunicate al minore e al suo tutore. In materia di rimpatrio assistito, d’ora in poi l’organo competente sarà il Tribunale per i minorenni (e non più la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). I vari permessi di soggiorno, utilizzati a seconda dei casi, vengono sostituiti con due soli tipi: il permesso di soggiorno per minore età e quello per motivi familiari. Inoltre il minore potrà chiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
Per potenziare l’efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la proposta interviene su ulteriori aspetti della disciplina.
Un ambito di intervento (artt. 6 e 8) riguarda le modifiche alla disciplina del c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica (c.d. indagini familiari) si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore.
In materia, la proposta rende più celere l’attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.
Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati, la proposta assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l’affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, in ogni Tribunale per i minorenni dovrà essere istituito un elenco di “tutori volontari”. I tutori devono essere persone disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda istruzione e salute, saranno previste maggiori tutele e misure per superare gli impedimenti burocratici che in passato sono stati un ostacolo per l’esercizio di questi diritti. È poi prevista la possibilità, oggi esercitata sulla base di un vecchio Decreto Regio, di supportare i minori fino al compimento dei 21 anni, nel caso ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
In ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardino, è sancito anche per minori stranieri il “diritto di ascolto”; è previsto anche il diritto all’assistenza legale avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato e la possibilità, per le associazioni di tutela, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della pubblica amministrazione che ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.
Sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).
Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).