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Opzione donna: possibile lo slittamento al 2018
E’ possibile una proroga al 2018 per l’Opzione Donna, cioè quella forma di pensione anticipata per le lavoratrici, introdotta con l’articolo 1, comma 9, legge 243/2004, che consente di ritirarsi dall’attività lavorativa con 35 anni di contributi e un requisito di età che per chi svolge lavoro dipendente è pari a 57 anni, mentre è pari a 58 anni per chi svolge lavoro autonomo? E’ quanto si attendono migliaia di lavoratrici interessate a tale regime pensionistico.
La condizione per l’uscita anticipata, prevista da questa norma, è, oltre i requisiti anagrafici, l’accettazione del calcolo interamente contributivo della pensione. L’applicazione del sistema contributivo rispetto al sistema misto, può comportare un taglio sulla pensione che può arrivare al 20- 30%.
Una novità rispetto alla precedente normativa, che in virtù dell’applicazione delle aspettative di vita lasciava fuori le lavoratrici nate negli ultimi mesi dell’anno, è stata introdotta con l’art. 1, comma 222 della legge n. 232/2016 che ha esteso la predetta facoltà di utilizzare l’opzione donna anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non hanno maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.
Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.
Quanto sopra è espressamente chiarito dall’INPS con il recente messaggio n. 1182 del 15 marzo 2017 che fornisce vari chiarimenti sull’estensione dell’opzione donna.
Pertanto, le lavoratrici che hanno i requisiti per accedere all’Opzione Donna, possono presentare domanda in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della finestra mobile, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del trattamento pensionistico.
D’altronde, in materia previdenziale vige il principio della cristallizzazione del diritto a pensione, secondo il quale, una volta acquisito il diritto all’uscita sulla base di una normativa vigente ad una determinata data, esso non può essere perduto in virtù di successive vicende normative.
Ciò consente alle lavoratrici di decidere di lasciare il lavoro solo nei prossimi anni magari all’età di 60, 61 o 62 anni avendo già raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per l’esercizio della opzione entro il 2015.
Peraltro, la decisione di spostare in avanti la data di uscita porta anche benefici sulla misura della pensione che, come detto, con l’opzione donna, viene calcolata interamente con il sistema contributivo con evidenti risvolti negativi sul reddito pensionistico rispetto alle regole del sistema misto. Infatti, con il sistema contributivo, la misura del rateo della pensione è determinata in funzione di alcuni coefficienti che vengono graduati in funzione dell’età di pensionamento e che convertono in pensione il montante contributivo maturato. Questi coefficienti sono più elevati quanto maggiore è l’età di accesso, di conseguenza una lavoratrice che decidesse di scegliere l’opzione all’età di 62 anni conseguirà una pensione più elevata, a parità di contribuzione versata, rispetto ad una lavoratrice che decide di pensionarsi all’età di 58 anni.
Le prime finestre utili per la decorrenza della pensione delle lavoratrici che hanno maturato il requisito nel dicembre 2015 si aprono nell’agosto del 2017.
Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.
A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.
Però, non è necessario (come prima) che la maturazione del requisito sia avvenuta entro il dicembre 2015. Le lavoratrici che erano rimaste fuori dall’Opzione Donna per effetto di questo limitazione, dunque, possono invece accedere alla prestazione.
La domanda si presenta tramite i servizi Web INPS, con accesso tramite PIN INPS o SPID, oppure contattando telefonicamente il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, nonché attraverso i patronati e gli intermediari.
Negli ultimi mesi sono state numerose le lavoratrici che hanno chiesto con insistenza al Governo e al Parlamento, con massicce manifestazioni nelle strade di Roma, di ottenere la proroga del regime previdenziale Opzione Donna, nonché di vigilare sui fondi non spesi, ma stanziati per finanziare la misura.
Recentemente, in data 29 marzo 2017, in considerazione delle pressanti richieste delle lavoratrici, alcuni senatori, componenti della Commissione Lavoro, (Nunzia Catalfo, Sara Paglini e Sergio Puglia) hanno presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “sulla prosecuzione della sperimentazione del regime Opzione Donna”, chiedendo al Ministro come intenda ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, dando attuazione a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2004 e destinando i risparmi relativi ad una proroga al 2018 di “Opzione donna” e assumendo le opportune iniziative normative per concretizzare la suddetta proroga.
Si attendono, pertanto, gli sviluppi legislativi per rendere concreta la possibilità di proroga al 2018. E’, tuttavia, da evidenziare che la proroga del regime opzione donna viene decisa, di anno in anno, dal Ministro del Lavoro, unitamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovranno trasmettere alle due Camere una relazione completa sulla sperimentazione. Se dal monitoraggio delle spese dovesse arrivare il semaforo verde, si potrà procedere alla proroga.
(Luigi Bulotta)
Fonte fotografica: Urbanlavoro