L’immissione di odori di frittura nel condominio è reato

 L’immissione di odori di frittura nel condominio è reato

Lo ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 14467/2017, depositata il 24 marzo 2017 con la quale ha dichiarato colpevoli i proprietari di un appartamento ubicato in un condominio per aver provocato molestie olfattive determinate da continue immissioni di fumi e odori che molestavano i vicini, con ciò realizzando il reato contravvenzionale previsto dall’articolo 674 del codice penale che punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro chi provoca in un luogo pubblico o privato emissioni di gas, vapori o di fumo atti a molestare le persone. La sentenza, pertanto, precisa che le cosiddette «molestie olfattive», sono inquadrabili nel reato di «getto pericoloso di cose» di cui al suddetto articolo 674 del Codice penale.

La sentenza nasce in seguito a una delle tante liti tra condomini in cui fumi, odori e rumori persistentemente molesti sono stati oggetto di una disputa giudiziaria tra due vicini, prima finita davanti al Tribunale di Gorizia, poi davanti alla Corte di Appello di Trieste e, infine, in Cassazione.

Entrando nel merito, i proprietari di un appartamento sono stati accusati dai condomini residenti al terzo piano di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti provenienti dalla loro cucina. A nulla è valsa l’ eccezione sollevata dagli imputati circa la non estensibilità dell’art. 674 alle emissioni di odori di cucina che per loro natura non sarebbero atte ad offendere, molestare o imbrattare le persone, requisiti che sono richiesti per configurare la sussistenza dell’ ipotesi di reato in questione.

La Corte di Cassazione, invece, respingendo le tesi difensive degli imputati, ha confermato le sentenze dei primi due gradi di giudizio, dichiarando inammissibili i ricorsi condannandoli al pagamento delle spese processuali  e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, con ciò dichiarandoli colpevoli di «getto pericoloso di cose» ritenendo, che il criterio della normale tollerabilità, previsto dall’articolo 844 del Codice civile in tema di immissioni, di cui si deve tenere conto, sia stato superato nel caso in esame.

Attenzione, quindi, a chi abita nei condomini, a non friggere troppo e a non superare i limiti di tollerabilità delle immissioni di odori per non incorrere nella sanzione penale di cui si è parlato.

L.B.

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