Terzo settore e 5×1000 : adempimenti

 Terzo settore e 5×1000 : adempimenti

E’ tempo di dichiarazioni dei redditi ed è tempo del 5 per mille che per tante associazioni ed enti operanti nel terzo settore costituisce una boccata di ossigeno per far fronte alle varie necessità.

Gli enti che intendono per la prima volta iscriversi negli appositi elenchi del 5 per mille devono:

  • entro lunedì 8 maggio, inviare per via telematica la domanda alla Agenzia delle Entrate. Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato può far correggere, entro il 20 maggio, eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’associazione.

Un primo elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille verrà pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il 14 maggio. L’elenco definitivo sarà pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio.

 

  • entro il 30 giugno, il rappresentante legale dell’ente dovrà inviare alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede l’associazione, a pena di esclusione dall’elenco del 5 per mille, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Le associazioni che hanno presentato la domanda d’iscrizione in modo completo e senza errori alle liste del 5 per mille nel corso del 2016 ed abbiano provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, non dovranno procedere a nessun altro adempimento, né dovranno ripresentare la stessa domanda gli anni successivi, così come, dal prossimo anno, non dovranno più ripresentare la domanda quelle associazioni che, quest’anno, per la prima volta si iscriveranno negli elenchi del 5 per mille. E’, comunque, importante per evitare sorprese, verificare di essere presenti nell’elenco.

Le associazioni ed enti già iscritti nell’elenco 2016, pertanto, non devono ripresentare la domanda.

Tuttavia occorre tenere presente che nel caso sia cambiato il rappresentante legale dell’associazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà trasmessa nel 2016 perde efficacia e, dunque, sussiste l’obbligo per il nuovo rappresentante legale di trasmettere entro il 20 maggio, tramite raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), una nuova dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando: la data della nomina del nuovo rappresentante legale, nonché la data di iscrizione dell’associazione alla ripartizione del contributo. Per il 2017 si fa riferimento all’iscrizione avvenuta del 2016.

Nel caso la domanda venga inviata oltre il termine o contenga errori materiali, è possibile sanare le irregolarità utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso corrispondendo all’Agenzia delle Entrate, a titolo di sanzione, tramite modello F24, 258,00 euro indicando il codice tributo 8115, entro il 30 settembre successivo all’invio della domanda.

Gli enti di nuova costituzione dovranno iscriversi una sola volta al riparto del 5 per mille, seguendo le normali procedure e tempi previsti dalla normativa di riferimento. Mantenendo, ovviamente, i requisiti, potranno usufruire del contributo per gli anni che seguono senza effettuare altre iscrizioni.

In caso di perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell’iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano si procederà al recupero secondo quanto previsto dall’ art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.

Si ricorda che entro il 31 marzo di ogni anno viene pubblicato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, un elenco nel quale compaiono gli enti che, avendo presentato la domanda l’anno precedente, sono di diritto iscritti alle liste del 5 per mille.

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Redazione Tutto Sud News

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