Aiuto alla crescita delle imprese (ACE): il Ministero dell’Economia ha approvato la nuova disciplina

 Aiuto alla crescita delle imprese (ACE): il Ministero dell’Economia ha approvato la nuova disciplina

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con il Decreto del 3 agosto 2017, in corso di pubblicazione, contenente le nuove disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) in favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, a fronte delle novità introdotte dalla riforma delle norme di redazione del bilancio d’esercizio per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali e dalla Legge di Stabilità 2017. Questo decreto abroga quello del 14 marzo 2012 contenente le disposizioni previgenti.

L’ACE era stato introdotto dal Decreto legge n. 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in legge con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici».

Le disposizioni dell’ACE per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP sono state modificate con riferimento ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per i quali la riforma ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 nuove modalità di contabilizzazione dei fenomeni aziendali.

La Legge di Stabilità 2017 ha, invece, reso omogenei i criteri di determinazione della base ACE e le regole per la rilevazione delle variazioni per i soggetti IRES e IRPEF. La novità interessa in particolare questi ultimi (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria) che, a decorrere dal 2016, devono determinare, al pari dei soggetti IRAP,la base Ace secondo il criterio “incrementale”.

Dunque ai fini ACE non rileva più la forma giuridica assunta dall’impresa e per tutti il calcolo vorrebbe fatto tenendo conto di:

  • conferimenti in denaro;
  • accantonamenti di utili e riserve disponibili;
  • riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all’imprenditore) a qualsiasi titolo.

I soggetti IRPEF non dovranno effettuare il ricalcolo della base ACE per i periodi pregressi 2011-2015.

È stato anche rimodulato l’ambito delle disposizioni antielusive, individuando in maniera più puntuale la nozione di gruppo societario e tenendo conto, per le persone fisiche, delle partecipazioni possedute dai familiari.

L.B.

 

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Redazione Tutto Sud News

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