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L’alcoltest è nullo se non si avverte l’automobilista che può farsi assistere da un avvocato durante l’effettuazione
Lo ha sancito il Giudice di Pace di Reggio Calabria con la sentenza n. 567, depositata il 30 giugno 2017, specificando che il mancato avvertimento al conducente di un veicolo del diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia già prima del compimento dell’atto comporta la radicale nullità dell’accertamento e l’illegittimità di ogni atto sanzionatorio sia in termini di contravvenzione e sanzione che, soprattutto, in termini di ritiro o sospensione della patente di guida.
Accade di frequente che, dopo una cena con amici e qualche bicchiere in più, ci fermi la polizia e ci sottoponga alla prova del cosiddetto palloncino. Se il test risulta positivo, la polizia ritira la patente.
Orbene, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha osservato preliminarmente che l’accertamento del tasso alcoli metrico costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile e come tale, durante il suo svolgimento, l’indagato ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia e di essere avvisato di tale facoltà.
Il Giudice di Reggio Calabria, con questa sentenza, ribadisce un principio già affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 5396/2015, e accoglie il ricorso un conducente il quale era stato verbalizzato e sanzionato dalla Polizia Stradale che aveva accertato l’esito positivo del all’alcoltest ed aveva ritirato la patente di guida. Avverso il verbale e il decreto prefettizio che ha disposto il ritiro della patente il contravvenzionato ha proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria.
Il Giudice di Pace, ritenendo l’insussistenza di prove in atti della responsabilità dell’opponente, ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati e per l’effetto ha accolto il ricorso ed ha annullato il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale e il decreto del Prefetto di sospensione della patente, ponendo a carico della Prefettura di Reggio Calabria il pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente da distrarsi al suo procuratore.
L.B.