Secondo la Cassazione deve essere rimborsato chi ha sostenuto spese per la casa dell’ex convivente 

 Secondo la Cassazione deve essere rimborsato chi ha sostenuto spese per la casa dell’ex convivente 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21479/2018 (pubblicata il 31/08/2018), ha respinto il ricorso di una donna che era stata condannata dalla Corte di Appello a restituire all’ex convivente cinquantunomila euro che quest’ultimo aveva speso per ristrutturare e arredare l’immobile di proprietà della convivente. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto ingiustificato l’arricchimento di cui la ex aveva beneficiato, nonostante il loro rapporto era durato poco.

La vicenda era sorta circa venti anni fa: tra i due si era creato un rapporto more uxorio e l’ex compagno, nonostante non navigasse nell’oro, aveva aiutato la donna a ristrutturare ed arredare la casa dove avevano vissuto anche con il bambino nato dalla loro relazione,  spendendo circa cento milioni di vecchie lire. Il rapporto era durato poco e al termine il compagno aveva chiesto il rimborso di quanto speso. Ci sono voluti ben venti anni per ottenere quanto richiesto avendo dovuto affrontare tre gradi di giudizio.

I giudici hanno ritenuto che quanto speso dall’ex esula dall’obbligazione naturale legata alla convivenza quotidiana e ha determinato un ingiustificato arricchimento della signora la quale, in seguito ai lavori fatti, potrebbe ottenere un notevole vantaggio economico dalla vendita del bene. Né la nascita del figlio, che vive con la madre a seguito dell’accordo fra le parti recepito dal giudice, secondo la Corte scalfisce tale conclusione stante essendo sproporzionata la dazione effettuata, anche in relazione alle condizioni economiche e sociali dell’uomo, non connotate da particolare agiatezza, e alla brevità del rapporto per cui quanto speso risulta eccessivo e, comunque, estraneo agli esborsi necessari alla condivisione della vita quotidiana.

La Cassazione, quindi, condividendo la sentenza di Appello, ha respinto tutti i motivi di ricorso della ex, ritenendo, conseguentemente, che, una volta cessata la convivenza, si configura un ingiustificato impoverimento del solvens e un ingiustificato arricchimento dell’accipiens che,quale proprietaria dell’immobile, aveva continuato a fruirne e poteva liberamente disporne.

L.B.

 

Di seguito il link alla Sentenza:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180831/snciv@s20@a2018@n21479@tS.clean.pdf

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Redazione Tutto Sud News

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